Dal 1° Maggio 2011 la Regione Veneto ha emanato una normativa che stabilisce che solo il Medico prescrittore, SU ESPLICITA RICHIESTA DELL’ASSISTITO può attestare il diritto all’ esenzione a pagamento del ticket in base al reddito ricavando il codice di esenzione dal certificato esibito dall’ assistito stesso. In riferimento a questa nuova normativa non è più possibile autocertificare il proprio diritto all’esenzione al momento della prenotazione della prestazione.
I Cittadini aventi il diritto all’esenzione individuati dalla normativa sono:
- Cod.7R2 Età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 con reddito complessivo lordo non superiore a € 36.151,98.
- Cod.7R3 Disoccupati ed i loro familiari a carico con reddito complessivo lordo non superiore a € 8.263,31 aumentato a € 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.
- Cod.7R4 Età superiore a 65 anni beneficiari di assegno sociale (ex pensione) ed i loro familiari a carico.
- Cod.7R5 Età superiore a 60 anni titolari di pensione minima ed i loro familiari a carico con reddito complessivo lordo non superiore a € 8.263,31 aumentato a €11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di € 516,46 per ogni figlio a carico.
GLOSSARIO:
DISOCCUPATO: cittadino che ha perduto una precedente occupazione e che si è reso immediatamente disponibile presso il Centro per l’impiego ad accettare una proposta di lavoro.
NUCLEO FAMILIARE: come indicato ai fini fiscale, composto da: dichiarante, coniuge non legalmente separato e familiari a carico.
FAMILIARE A CARICO: soggetto avente reddito proprio non superiore a € 2.840,51-al lordo degli oneri deducibili- che dà titolo alla detrazione per carichi di famiglia.
REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE: somma dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare considerato al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e da carichi di famiglia.
In applicazione del D.G.R. 600 del 13/03/2007 il pagamento del dovuto dovrà avvenire anticipatamente alla fruizione della presentazione. La disdetta della prenotazione dovrà avvenire entro e non oltre le 48 ore lavorative antecedenti l’inizio dell’erogazione della prestazione, sia telefonicamente che tramite fax o e-mail. Si rende noto che in mancanza di tale disdetta, l’Utente è tenuto comunque al pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, anche se esente. Si garantisce all’Utenza tempi brevi per la prenotazione delle indagini diagnostiche. Sono comunque garantite sempre le urgenze nel rispetto delle prescrizioni normative. La prenotazione può essere effettuata presso il Servizio Accettazione del Centro anche telefonicamente.
Il personale amministrativo è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione riguardante gli aspetti legislativi.